Il Decalogo
Il Decalogo di ACEPI è un insieme di regole ed impegni che gli Emittenti ad essa associati hanno deciso di condividere e rispettare.
Le regole e gli impegni riguardano aspetti relativi alla strutturazione e all’emissione di certificati, nonché aspetti relativi all'offerta di tali titoli.
L'obiettivo di ACEPI nella redazione del Decalogo, e degli associati nell'impegnarsi al rispetto dello stesso, è quello di fornire agli investitori e agli intermediari finanziari un maggior grado di trasparenza e di informazione, anche al fine di favorire l'efficienza del mercato.
Versione: 19 Giugno 2020
Regola #1 - La documentazione che accompagna ogni emissione sarà trasparente, completa e chiara.
La prima fonte di informazioni per l'investitore che decide di acquistare un certificato è la documentazione redatta dagli Emittenti, ivi inclusa quella approvata dalle autorità di vigilanza dei mercati. Gli Emittenti si impegnano affinché tutta la documentazione sia il più possibile chiara, completa e trasparente, per rendere l'investitore pienamente consapevole dei rischi che l'investimento comporta e consentire una scelta informata.
Regola #2 - Le informazioni riguardanti gli Emittenti saranno diffuse tempestivamente.
Tutti i certificati costituiscono obbligazioni dei rispettivi Emittenti. Per tale ragione, assume particolare rilievo la conoscenza, da parte dell’investitore, delle informazioni riguardanti gli Emittenti medesimi. Gli Emittenti si impegnano pertanto a diffondere tempestivamente, e attraverso canali idonei a raggiungere il maggior numero di investitori, tutte le informazioni rilevanti circa il proprio rating e la propria situazione patrimoniale e finanziaria.
Regola #3 - Il funzionamento del prodotto sarà spiegato con chiarezza.
Ogni certificato presenta uno specifico profilo di rischio-rendimento, con differenti livelli di complessità.
Regola #4 - Le informazioni sul sottostante saranno liberamente disponibili e trasparenti.
I certificati sono collegati ad attività sottostanti, quali ad esempio azioni, indici e materie prime. Per alcune di queste attività può non essere agevole per l'investitore reperire informazioni tempestive ed esaustive. Gli Emittenti si impegnano a fornire all'interno della documentazione d'offerta e/o quotazione e, se possibile, attraverso il proprio sito internet, informazioni dettagliate sulla natura dei sottostanti, sui mercati dove questi sono eventualmente negoziati, nonchè una descrizione chiara e completa delle modalità di calcolo quando il sottostante è un indice di proprietà, comunicando altresí tempestivamente il verificarsi di qualunque evento che possa modificarne la composizione o i criteri di selezione.
Regola #5 - Gli Emittenti forniranno informazioni sull’andamento del prodotto anche successivamente all'acquisto.
Gli Emittenti sono consapevoli dell’esigenza dell’investitore di poter monitorare l’andamento del proprio investimento in modo semplice e immediato e si impegnano pertanto a soddisfare questa esigenza tramite l’opportuno utilizzo dei propri siti internet. Gli Emittenti si impegnano, in particolare, ad esporre sul proprio sito internet i prezzi dei certificati, a fornire grafici che traccino l’andamento nel tempo dei medesimi, e a creare un numero verde e/o una casella e-mail al fine di dialogare su base continuativa con gli investitori.
Regola #6 - Gli Emittenti forniranno i dettagli relativi alle caratteristiche dei prodotti anche in termini di rendimento, rischi e costi.
I prodotti d’investimento presentano un alto grado di trasparenza in merito alle caratteristiche del prodotto, anche in termini di rendimento, rischi e costi.
Gli emittenti sono tenuti a descrivere all'interno della documentazione d'offerta e/o quotazione, nel KID e, laddove possibile, nel materiale informativo e pubblicitario, i meccanismi di funzionamento del prodotto, il grado di rendimento e rischio e il livello dei costi, conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile.
Regola #7 - Le informazioni sui costi saranno facilmente reperibili.
Poiché gli investitori prendono solitamente le loro decisioni di acquisto attraverso un'analisi dei profili di rischio/rendimento e dei costi, gli emittenti forniranno una chiara informazione di tutti i costi di cui siano a conoscenza e delle commissioni che sosterrà l'investitore, comprese quelle implicite nel prezzo di acquisto, eventuali commissioni pagate a terzi nella fase di mercato secondario e quei costi che possono insorgere potenzialmente durante la vita del prodotto. Gli Associati dovrebbero inoltre raccomandare che i loro distributori comunichino anche le principali commissioni che ricevono nelle loro schede informative dei prodotti.
Regola #8 - Gli Emittenti assicurano l’esistenza di un mercato secondario.
L'investitore potrebbe avere un orizzonte di investimento inferiore alla durata del titolo e manifestare quindi la necessità di vendere il certificato prima della sua scadenza naturale. Gli Emittenti si impegnano a fornire liquidità al mercato negoziando i titoli emessi ed esponendo sul proprio sito internet o su uno dei principali canali di informazione (Reuters, Bloomberg, ecc.) i prezzi di riacquisto aggiornati in tempo reale per l'intera durata del titolo.
Regola #9 - Conflitti di interessi.
Gli Associati ACEPI si impegnano a rispettare i più elevati standard nell'individuazione e nella gestione dei conflitti di interessi.
Regola #10 - Ogni Associato ACEPI si impegna al rispetto del Decalogo.
Gli Associati ACEPI si impegnano a rispettare tutte le regole del presente Decalogo e accettano che ACEPI effettui un monitoraggio periodico volto a verificarne il rispetto. Il Decalogo è efficace a partire dal 5 settembre 2007 ed è valido per tutte le emissioni di certificati successive a tale data.